Il cosiddetto decreto legge 16 gennaio è entrato in vigore da quattro giorni ma nessuno ha ancora chiarito l’aspetto riguardante le seconde case e i relativi spostamenti verso o di ritorno, da tali destinazioni specie se fuori Regione.
La cosa più sconcertante è che sul sito del Governo, nella sezione dedicata, ancora campeggia il seguente messaggio: «La sezione FAQ (domande frequenti) è attualmente in aggiornamento in seguito all’entrata del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 14 gennaio 2021. Le risposte riportate sono relative alle disposizioni in vigore fino allo scorso 15 gennaio». Tradotto: nessuna utilità per il cittadino.
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Spostamenti da e verso le seconde case: sono consentiti o no?
Una cosa è certa. Il nuovo Decreto Legge in vigore da sabato 16 gennaio 2021 ha confermato il divieto di ogni spostamento – salvo esigenze di lavoro, salute, o necessità – tra Regioni o Province autonome, anche quelle in zona gialla, fino al 15 febbraio.
Tuttavia, e qui veniamo al nodo della questione, “resta consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.
Ma nulla di più viene esplicitato e ciò può rappresentare un primo problema considerando che le seconde case potrebbero essere fuori Regione o semplicemente fuori Comune, un problema quest’ultimo rilevante ad esempio per le Regioni arancioni.
Cosa prevedevano i precedenti Dpcm e decreti
Per ciò che riguarda i precedenti provvedimenti del Governo venivano fatte le seguenti precisazioni:
- Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze. Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per ricongiungersi nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.
E, alla domanda specifica riguardante lo spostamento verso le seconde case per il periodo delle Feste, il Governo chiariva: “Gli spostamenti verso le seconde case in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria sono vietati fino al 15 gennaio” mentre erano consentiti nella Regione sempre rispettando il coprifuoco.
E’ opportuno precisare che entrambi questi passaggi, al momento, non sono stati riconfermati e dunque non sappiamo se siano ancora validi o meno.
Le posizioni degli esperti
Tutto questo, come si capirà, sta generando non poca confusione soprattutto per chi poi, come le forze dell’ordine, deve accertare eventuali violazioni.
Anche se la logica vorrebbe la riconferma di quanto già espresso nei mesi scorsi la pratica, e la legge, necessitano di testi messi nero su bianco.
Secondo Achille Variati, sottosegretario agli Interni, «si può sempre, eccetto nelle ore di coprifuoco, tornare nella propria residenza o abitazione. Una seconda casa è un’abitazione purché si tratti di una proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto» anche se fuori Regione.
Ancor più netta la presa di posizione di Lacquaniti, portavoce dell’Associazione nazionale funzionari di polizia: «Vista la confusione del testo, ritengo che non si possa sanzionare chi vada in una seconda casa, che sia di proprietà o in locazione, anche uscendo dalla regione di residenza».
A fare da discrimine vi sarebbe in tal senso una sentenza della corte costituzionale del 1988 che ammette l’ignoranza dinanzi alla legge a fronte della “totale oscurità del testo legislativo ovvero quando ci si trovi in presenza di un gravemente caotico atteggiamento interpretativo”.