Attualmente il Consorzio, a seguito dell’istanza fallimentare presentata dal maggiore creditore, l’università privata LUM, è in concordato preventivo in continuità per il quale il Tribunale di Velletri ha fissato la convocazione dei creditori ai fini della relativa votazione per il 24 settembre.
Quello che ha spinto Giunta e Consiglio a decidere per la delibera di scioglimento è il fatto che “oltre il 73% dei ricavi è garantito dall’intervento del Comune di Pomezia, per oltre € 1.880.000,00, derivanti da servizi tecnici logistici per manutenzioni richieste dal Comune per un valore annuo di circa € 880.000,00 e altri ricavi connessi al contributo di gestione richiesto al medesimo Ente, quale socio maggioritario, per un valore annuo di circa € 1.000.000,00 (valori peraltro destinati a rimanere pressoché costanti negli anni 2014 e 2015)”. In concreto nel piano si prevedono oneri a carico del Comune per il periodo 2013-2015 per circa € 5.371.000. A cui va aggiunto: il mutuo ipotecario assunto per l’acquisto da parte del Comune del complesso Selva dei Pini del valore di € 1.311.296,46.000 annue il debito del Comune nei confronti del Consorzio per un valore di € 3.782.650 per servizi e contributo di gestione anni pregressi, certificato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 09.04.2013 n. 2013/55.
Pochi, poi, i corsi attualmente presenti a Pomezia: “Giurisprudenza ed Economia, Gestione Aziendale e Infermieristica, con un esiguo numero di studenti iscritti per gli anni 2013-2014”.
“Ritenuto che la situazione finanziaria del Comune di Pomezia è divenuta particolarmente critica – si legge nella delibera – (…) il Consiglio Comunale (…) delibera di approvare per le motivazioni sopra indicate lo scioglimento del Consorzio per l’Università di Pomezia ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza, dando mandato al Sindaco, in rappresentanza del socio Comune di Pomezia, di rappresentare tale volontà nell’ambito dell’Assemblea dei Soci del medesimo Consorzio e di richiedere ai competenti organi sociali la modifica del suddetto piano concordatario con continuità aziendale in concordato preventivo liquidatorio; di disporre che lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio avvenga ai sensi di quanto disposto dal codice civile e dalla normativa vigente in materia; di dare atto che lo scioglimento del Consorzio in questione deve comunque essere deliberato dell’Assemblea dei Soci dello stesso; di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e sue successive modificazioni”.