Ok sindaco, la prima è andata male, ma abbiamo apprezzato lo sforzo. Ci vogliamo riprovare? Passiamo alla release 2.0, un vero colpo di spugna su tutti gli errori fatti, e iniziamo a lavorare seriamente. Noi partiremmo dal nuovo D.lgs 33 del 2013 che è ormai andato in vigore ed al quale dovremmo già essere allineati. Cominciamo col ricapitolare la situazione partendo dalla normativa sulla trasparenza precedente il Dlgs 33/2013: principali obblighi per la P.A. Compresi gli enti locali.
Legge 18 giungo 2009, n. 69: pubblicazione nei siti ufficiali delle P.A. delle buone prassi dei propri uffici che garantiscano con maggiore tempestività ed efficacia l’adozione di provvedimenti o l’erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche.
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: trasparenza come accessibilità totale alle azioni della pubblica amministrazione. siamo quindi oltre l’accesso tradizionale ai singoli atti e documenti amministrativi per andare chiaramente verso forme di controllo diffuse da parte dei cittadini sull’operato della pubblica amministrazione. Non a caso il presente DLgs è in attuazione anche dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n.15 che disciplina l’azione dei cittadini verso la P.A. Ogni amministrazione deve elaborare un programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. Piano della performance individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
devono essere pubblicati: il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione; il Piano e la Relazione sulla Performance; l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti; l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance; i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione sopra elencati è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. Se entro il 31/12/2010 gli enti locali non si adeguano ai suddetti obblighi si applicano automaticamente, in assenza di specifica legislazione regionale che comunque dovrà rispettare, i principi generali sottesi alla normativa nazionale sopra descritta
Le novità introdotte dal Dlgs 33/2013; Oggetto del DLGS
La disciplina degli obblighi delle P.A. in materia di trasparenza ed in particolare della pubblicazione nei siti istituzionali delle P.A. dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
P.A. soggette al presente DLGS
Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Diritti dei cittadini (Accesso Civico)
L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui sopra, che si pronuncia sulla stessa. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Potere sostitutivo nell’Accesso Civico
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che ai sensi del comma 9bis articolo 2 della legge 241/1990 è la figura apicale individuata dall’organo di governo della PA, se non individuata è il dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella home page, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostituivo e a cui l’interessato può rivolgersi nel caso di scadute termine di conclusione del procedimento. Il titolare del potere sostitutivo, verificato l’obbligo di pubblicazione, procede alla pubblicazione nei termini delineati nel paragrafo precedente del presente commento. Le informazioni da pubblicare devono essere implementate.
Le P.A. devono sviluppare una vera e propria politica della trasparenza la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
Riutilizzabilità dei documenti, informazioni e dati pubblicati.
Ai sensi del DLgs 36/2006 per riutilizzo si intende l’uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell’ambito dei fini istituzionali.
Documenti e Informazioni obbligatoriamente pubblicabili in relazione alla organizzazione delle P.A.
Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze; all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.
Per questi enti (vedi elenco specifico articolo 22) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.
Conseguenze mancata pubblicazione documenti e informazioni su Enti e società vigilati, partecipati e controllati
E’ vietata l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte della amministrazione interessata. Le disposizioni su enti e società vigilati partecipati e controllati di cui sopra non si applicano nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate. La violazione degli obblighi di pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento (articolo 47 presente DLgs).
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
Ex articolo 25 del presente DLgs le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it: l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
Ex articolo 38 del presente DLgs le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (QUI), incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
Trasparenza dell’attività di Pianificazione e Governo del Territorio
Ex articolo 39 del presente DLgs le pubbliche amministrazioni pubblicano: gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti. La pubblicità è condizione di efficacia di questi atti; per ciascuno degli atti di cui al punto 1) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela prevista specificamente per questo settore. In più il presente DLgs all’articolo 40 prevede che nei siti della P.A. vengano pubblicate le informazioni ambientali in una apposita sezione detta “Informazioni Ambientali”.
Responsabile per la Trasparenza
All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e’ indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Funzioni del responsabile della trasparenza provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione; controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto; segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all’OIV (Organismo indipendente di valutazione della performance ex articolo 14 DLgs 150/2009) ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.
Violazione degli obblighi di trasparenza – sanzioni
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui sopra se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Se ci ha seguito fino a questo punto – lo sappiamo è stato noioso ma necessario – avrà sicuramente capito che allinearsi con quanto è stato ad oggi predisposto non è poi così complicato. La dottoressa Inches sarà sicuramente in grado di darle una mano, purché sia degnamente supportata. Si tratta di un lavoro che è lungo ed impegnativo, ma solo nella sua fase iniziale; completato l’allineamento dei dati si tratterà di normale amministrazione.
Lei sta già pensando che non ha disponibili le risorse per il data entry, né i fondi necessari a commissionare all’esterno questo lavoro. Bene, le offriamo una proposta che è sì un poco provocatoria, ma risolutiva ed a costo zero. Pubblichi un bando per la ricerca di personale che abbia le qualifiche necessarie a portare a termine questo lavoro, ma che sia disposto ad offrire gratuitamente la propria opera. Chissà che lei non debba scoprire quanto i suoi cittadini sono attaccati alle istituzioni ed al comune dove vivono. Noi stessi in passato le offrimmo collaborazione, e con noi anche gli amici di Grillo Ardea avevano fatto lo stesso; perché non approfittarne? Un poco di lavoro, qualche ora al giorno di impegno ed in cambio un servizio reso alla cittadinanza di grandissimo valore civico ed istituzionale. Lei ha già sperimentato metodi come questo quando ha chiesto la collaborazione dei cittadini per partecipare ai lavori della commissione trasparenza e mi pare che la risposta sia stata più che soddisfacente; perché non provarci ancora dunque? Quelle 42 faccine verdi saranno allora vere e proprie stelle da appendere al suo petto come le onorificenze militari ed Ardea, questa volta si, sarà il modello da prendere ad esempio in tutta la nostra regione. Perché non inserire anche questa idea nel “bilancio partecipato” che presto si discuterà con i cittadini? Ed ora, e le prometto che concludiamo, una preghiera ed un consiglio: dal momento che la nuova legge obbliga il comune all’assoluta trasparenza degli atti amministrativi e che anche il semplice cittadino, senza che gli siano richieste giustificazioni, ha il diritto di accedere a quegli atti e addirittura ad averne copia, perché non iniziare subito dando disposizioni ai suoi assessori e dirigenti di rispondere immediatamente alle interrogazioni urgenti che consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, invano da lungo tempo attendono? Per nominarne solo due, Fanco e Capraro gliene renderebbero merito; lei assolverebbe ad un obbligo istituzionale e darebbe di se, questa volta davvero, una bella immagine.
Nuovo Comitato di Quartiere Nuova Florida