Superbonus al 110% per le ristrutturazioni: ecco come fare. Ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una interessante guida che spiega esattamente come fare per usufruire degli incentivi dello Stato, inclusi nel decreto Rilancio. Si tratta dell’ecobonus e del sismabonus, che consentono una detrazione fiscale pari al 110%, quindi superiore a quanto si spende, ma recuperabile in 5 anni attraverso le dichiarazioni dei redditi. L’alternativa, per chi non vuole anticipare i costi di ristrutturazione, è quella di cedere il credito all’azienda che effettua i lavori, che li effettuerà a costo zero per il contribuente, avendo come vantaggio il 10% in più di incentivo statale. L’impresa potrà a sua volta può scegliere se usufruire della maggiorazione del credito o cederlo a sua volta alle banche. Per richiedere il bonus le spese devono essere effettuate a carico del contribuente, essere documentate ed effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Viene concesso quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.
In particolare il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari .
SUPERBONUS: CHI NON PUO’ USUFRUIRNE
Il bonus non è valido per le ristrutturazioni di unità immobiliari residenziali di categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
COME FUNZIONA: ECCO QUALI SONO GLI INTERVENTI CONSENTITI
Ecco per cosa è previsto il superbonus al 110%:
1- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
2 – sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
3 – interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati: di efficientamento energetico6 rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1); per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati: l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
NON SOLO SCONTI AL 110% PER ECORISTRUTTURAZIONI
Ma non ci sono solo l’ecobonus e il sismabonus con agevolazioni al 110%: C’è infatti anche la possibilità di effettuare ulteriori lavori, non compresi nelle precedenti tipologie, con un bonus di importo diverso. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:
– interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali (cfr. Tabella n. 1);
– l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;
– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
CHI PUO’ USUFRUIRNE
I condomìni; le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per poter usufruire del bonus, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Viene rilasciata da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. Questa asservazione è subordinata alla presenza della dichiarazione del tecnico (ingegnere o architetto) a dimostrazione che i lavori effettuati sono effettivamente rientranti in quanto previsto per l’ottenimento del bonus, attestando la correttezza della spesa effettuata.
Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.