Dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 giugno, piccole imprese, partite Iva, artigiani e commercianti potranno fare domanda per richiedere il contributo a fondo perduto previsto Dal decreto Rilancio.
‘Sono destinatari del contributo a fondo perduto COVID-19 […] i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di
cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 […]’
Contributo a fondo perduto: a chi spetta
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. In particolare, il “Decreto Rilancio” precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).
Contributo a fondo perduto: quando fare domanda e come
Contributo a fondo perduto, si può presentare la domanda a partire da oggi, lunedì 15 giugno all’Agenzia delle entrate. Il modello per la richiesta potrà essere predisposto e inviato dal primo pomeriggio di oggi, 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario – mediante il canale telematico Entratel – oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate ha attivato all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.
Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.
Contributo a fondo perduto: ecco come presentare l’istanza
Nell’istanza bisogna indicare:
- il codice fiscale del richiedente o dell’eventuale rappresentante;
- il codice fiscale dell’eventuale intermediario che la presenta;
- i dati relativi alla sussistenza dei requisiti;
- nel caso di contributo richiesto superiore a 150.000 euro l’autocertificazione di regolarità antimafia;
- l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma a titolo di contributo.
Possono presentare l’istanza per conto del richiedente gli intermediari che sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente, che sono in possesso della delega ‘Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici’ e che dichiarano nell’istanza di essere stati appositamente delegati dal richiedente.
L’istanza può essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020. Per gli eredi che proseguono l’attività dei soggetti deceduti, il periodo di presentazione è 25 giugno – 24 agosto 2020.
L’istanza deve essere presentata in via telematica mediante un’apposita proceduta web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia o mediante apposito software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.
Solo nel caso di contributo superiore a 150.000 euro va presentata via PEC con firma digitale.
Ecco il vademecum dell’Agenzia delle Entrate per presentare l’istanza.
Contributo a fondo perduto: i requisiti per ottenerlo
Potranno fare domanda per ottenere il contributo a fondo perduto tutti gli esercenti di attività d’impresa, di lavoro autonomo, agrario, titolari di partita Iva che sono stati colpiti duramente dall’emergenza Coronavirus.
Il contributo a fondo perduto, ecco i requisiti:
- bisogna aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario si fa riferimento al volume d’affari 2019.
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.
Altri due requisiti: 1) inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e 2) domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato d’emergenza da Coronavirus).
Contributo a fondo perduto: come si calcola il contributo?
Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo fondo perduto è escluso dalla base imponibile delle imposta sui redditi e dell’Irap, dal calcolo del rapporto per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.