Ieri la Regione Lazio ha firmato l’ordinanza che consente la riapertura di tutti gli esercizi commerciali e artigianali, ovviamente con le dovute cautele.
Potranno riaprire anche i centri commerciali, sia all’aperto che al chiuso, i cinema e i teatri.
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Riaprono i negozi e i centri commerciali
A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:
- commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
- commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
- attività artigianali;
- servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;
- agenzie di viaggio.
Le attività sportive consentite
Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio.
Sempre dal 18 maggio sono consentiti
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- lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;
- l’attività nautica di diporto;
- il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
- l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
- l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
- l’apicultura;
- la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.
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Dalla stessa data è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici.
La chiusura delle attività commerciali deve avvenire secondo la disciplina degli orari e comunque non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto.