Il Tar del Lazio ha stabilito che le amministrazioni comunali non hanno il diritto di imporre, per la costruzione di un parco fotovoltaico, né il pagamento degli oneri di urbanizzazione né quello delle royalties; deve essere escluso, inoltre, anche il contributo di costruzione. La decisione è stata assunta in riferimento a una vicenda che ha coinvolto il comune viterbese di Montalto di Castro: l’amministrazione aveva chiesto il contributo di costruzione a due aziende che si stavano occupando della realizzazione di un parco fotovoltaico, la Puccini Energia Srl e la Verdi Energia Srl. Ad esse, inoltre, era stato richiesto il pagamento di una royalty corrisponde all’1.20 per cento del ricavato complessivo della struttura, da corrispondere ogni anno.
Che cosa ha stabilito il Tar del Lazio
Ebbene, le tesi del comune – che in questa vicenda è stato supportato anche dalla Regione Lazio, a sua volta costituitasi in giudizio – sono state respinte dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con la sentenza n. 1587 e la sentenza n. 1595 che sono state emesse il 7 febbraio del 2019. Per il Tar si deve prevedere l’esonero totale del contributo di costruzione tanto per la quota calcolata in funzione di costruzione quanto per la quota commisurata agli oneri di urbanizzazione. Tale contributo era stato imposto ai titolari dell’autorizzazione unica, che – invece – non hanno più dovuto pagarlo.
Le motivazioni del Tar
Sempre facendo riferimento alle sentenze del Tar, si scopre che la tipologia di impianto di cui fanno parte i Parchi fotovoltaici rientra nell’ambito del DPR 380 del 2001, vale a dire il Testo Unico dell’edilizia, il quale si applica anche nel caso in cui sia stata rilasciata un’autorizzazione unica. Gli articoli 16 e 17 del testo in questione sanciscono, appunto, l’esonero completo del pagamento del contributo di costruzione, qualora siano rispettate le norme urbanistiche relative alla tutela ambientale e a quella storica e artistica, per la realizzazione di installazioni, di opere, di lavori e di nuovi impianti che hanno a che fare con le fonti rinnovabili di energia, con l’uso razionale di energia o con il risparmio o la conservazione della stessa.
I margini di azione delle amministrazioni locali
Il Tar del Lazio, inoltre, ha preso spunto dalla sentenza n. 383 del 2005 emessa dalla Corte Costituzionale per mettere in evidenza come sia facoltà degli enti locali imporre delle misure compensative di natura ambientale e territoriale realistiche e concrete, a condizione che esse non siano prettamente patrimoniali. Per di più, i giudici hanno sottolineato che le misure compensative in questione vanno comunque determinate in considerazione delle caratteristiche specifiche degli impianti.
Il fotovoltaico nel nostro Paese
In Italia allo stato attuale esistono più o meno 820mila impianti fotovoltaici, grazie a cui è stat0 oltrepassato il tetto dei 20 GW di potenza installati. In Piemonte ci sono poco più di 57mila impianti, mentre in Veneto si supera la soglia dei 113mila; è la Lombardia, però, a salire sul primo gradino del podio di questa speciale graduatoria, con oltre 124mila impianti. Male il Sud, con gli appena 4mila impianti del Molise e i meno di 25mila impianti della Calabria. In Abruzzo ci si ferma a circa 20mila unità, meno delle quasi 25mila che caratterizzano il Trentino Alto-Adige. Margini di miglioramento piuttosto ampi sono anche quelli che fa registrare la Liguria, che non arriva a 9mila impianti fotovoltaici. Per quel che riguarda le regioni del Centro, ai quasi 54mila impianti del Lazio si contrappongono i circa 19mila dell’Umbria; va un po’ meglio nelle Marche, con poco meno di 28mila unità. Passando alle isole, infine, in Sardegna si tocca la soglia dei 36mila impianti, ma va molto meglio in Sicilia, con circa 16mila unità in più, per una potenza installata di circa 1.389 MW.