Inizia ancora una volta il periodo a rischio incendi (dolosi e non). Per questo motivo il Sindaco di Anzio ha emanato un’ordinanza che vieta tutte quelle azioni che potrebbero andare a causare incendi. L’ordinanza sarà in vigore dal 15 Giugno al 30 Ottobre 2019.
Nello specifico, sarà vietato:
- E’ vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare su terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette e qualsiasi altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni modo possa innescare il fuoco.
- I rifornitori e depositi di carburante, di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori del centro abitato, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalle vigente normativa, ivi compreso, se ed in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione di incendi. I rispettivi proprietari o gestori dovranno predisporre nell’intorno, idonee fasce di isolamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile.
- Entro il 15 luglio i proprietari ed i conduttori di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, l’ANAS, le Ferrovie dello Stato, l’Amministrazione Provinciale, il Comune di Anzio, l’ENEL, ecc. sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l’area limitrofa alla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali e ferroviarie.
- L’ENEL e i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio di almeno 5 metri.
- Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricovero del bestiame.
- Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di immobili siti alla periferia del centro abitato dovranno provvedere alla realizzazione di idonee fasce protettive prive di materiali infiammabile.
- E’ vietata l’eliminazione di sterpi, fieno o sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l’uso del fuoco;
- Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti dovranno adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.
- Nelle aree e nei periodi di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo e di “allerta” sono vietate inoltre, ai sensi dell’art. 10 comma 5 della Legge 21.09.2000 n. 353, tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio.
Di seguito l’ordinanza completa.