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RICORSO SULLE QUOTE ROSA, L’AVVOCATO SESSA CANCELLATO DALL’ELENCO PROFESSIONISTI DEL COMUNE DI ARDEA

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Difendere la parità tra donne e uomini è costato all’avvocato Giuseppe Sessa la  cancellazione  dall’elenco dei professionisti dell’Ente per l’affidamento di incarichi professionali. “A seguito della notifica del ricorso inerente il rispetto nella formazione della giunta comunale del principio costituzionale delle quote rosa, il Comune di Ardea, nella persona dell’ex segretario comunale Avv. Gloria Di Rini, ha ritenuto avviare, nei confronti di uno dei patrocinatori del ricorso, l’avv. Giuseppe Sessa, procedimento amministrativo diretto alla cancellazione dello stesso dall’elenco dei professionisti accreditati presso l’Ente per l’affidamento di incarichi professionali”: questa la motivazione del provvedimento nei confronti dell’avvocato Sessa, il quale precisa di non aver mai avuto affidato, nemmeno in passato, un incarico professionale dall’Amministrazione rutula. Ma non per questo, spiega Sessa, che ha presentato, nell’esercizio del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, una memoria difensiva al Comune di Ardea, intende lasciare che avvenga la cancellazione e che “si possa essere esclusi da un elenco solamente per difendere i cittadini contro un’amministrazione che non rispetta i principi, sanciti dagli artt. 3 e 51 della Costituzione, sulla parità tra uomo e donna nell’accesso alle cariche pubbliche”.

“Tale decisione – aggiunge Sessa all’unisono con l’avvocato Francesco Falco, con il quale aveva avviato il ricorso al Tar – è stata motivata, a dire dell’Autorità Comunale, sulla base dell’art. 9 del disciplinare di incarico che prevede la cancellazione dall’elenco del professionista che abbia assunto il patrocinio di enti e/o privati contro il Comune. La ratio della norma evocata dal Comune è quella di impedire che l’avvocato iscritto all’albo dei difensori dell’ente difenda una posizione giuridica soggettiva, del privato o di un ente, contro un interesse proprio dell’Amministrazione Comunale. Ma nel ricorso al Tar che ha determinato la censura del Comune di Ardea nei confronti dell’Avv. Sessa, non si fa questione di un interesse privatistico confliggente con l’interesse pubblico Comunale, ma del mancato rispetto del principio costituzionale sancito dagli artt. 3 e 51 della Costituzione, relativo alla parità tra uomo e donna nell’accesso alle cariche pubbliche. Infatti nel ricorso i cittadini non assumono una posizione di contrasto nei confronti del Comune di Ardea ma esercitano il loro ruolo di cittadini elettori di controllo sulla legalità costituzionale dell’azione comunale. Appare chiaro quindi che il provvedimento adottato dal Comune è la prova lampante di come il processo di riforme democratica dell’Ente, lungi dall’essere concluso, ha bisogno di essere sostenuto non solo dalla volontà dei cittadini e delle associazioni che hanno firmato il ricorso, ma anche dalle garanzie dell’Autorità Giudiziaria”.

Luigi Centore

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