“Tale decisione – aggiunge Sessa all’unisono con l’avvocato Francesco Falco, con il quale aveva avviato il ricorso al Tar – è stata motivata, a dire dell’Autorità Comunale, sulla base dell’art. 9 del disciplinare di incarico che prevede la cancellazione dall’elenco del professionista che abbia assunto il patrocinio di enti e/o privati contro il Comune. La ratio della norma evocata dal Comune è quella di impedire che l’avvocato iscritto all’albo dei difensori dell’ente difenda una posizione giuridica soggettiva, del privato o di un ente, contro un interesse proprio dell’Amministrazione Comunale. Ma nel ricorso al Tar che ha determinato la censura del Comune di Ardea nei confronti dell’Avv. Sessa, non si fa questione di un interesse privatistico confliggente con l’interesse pubblico Comunale, ma del mancato rispetto del principio costituzionale sancito dagli artt. 3 e 51 della Costituzione, relativo alla parità tra uomo e donna nell’accesso alle cariche pubbliche. Infatti nel ricorso i cittadini non assumono una posizione di contrasto nei confronti del Comune di Ardea ma esercitano il loro ruolo di cittadini elettori di controllo sulla legalità costituzionale dell’azione comunale. Appare chiaro quindi che il provvedimento adottato dal Comune è la prova lampante di come il processo di riforme democratica dell’Ente, lungi dall’essere concluso, ha bisogno di essere sostenuto non solo dalla volontà dei cittadini e delle associazioni che hanno firmato il ricorso, ma anche dalle garanzie dell’Autorità Giudiziaria”.
Luigi Centore