Il Sindaco di Aprilia Antonio Terra ha firmato l’ordinanza n. 248 del 25 giugno 2018, pubblicata sull’Albo Pretorio On Line e con validità dal giorno 1 luglio p.v., con la quale ordina alle aziende agricole e ai singoli agricoltori di attenersi a precisa disposizioni per evitare la diffusione di odori molesti durante lo spandimento di fertilizzanti di origine organica (come concimi o ammendanti).
L’atto sindacale si rende necessario per regolamentare sul territorio comunale le operazioni di utilizzo agricolo di fertilizzanti, a tutela dell’ambiente, delle acque e del benessere dei cittadini.
“Negli anni sono pervenute – ha spiegato il Sindaco Antonio Terra – numerose segnalazioni dei cittadini, specialmente residenti nei quartieri a vocazione agricola, che hanno lamentato odori molesti derivanti dall’utilizzo di concimi e ammendanti organici. Va detto che il materiale organico non è dannoso per la salute, che il compost è liberamente utilizzabile in agricoltura e che l’utilizzo di materiale organico, entro i limiti imposti dalla legge, è una pratica agronomica, oltre che auspicabile, ammessa allo scopo di apportare al terreno le sostanze nutritive utili e per l’effetto ammendante. Tuttavia, lo spandimento va contemperato con le esigenze dei cittadini e dell’ambiente, limitando il più possibile l’emissione e la diffusione di odori molesti”.
Per effetto dell’ordinanza 248/2018, le operazioni di distribuzione ed interramento dei fertilizzanti organici (concimi, ammendanti, compost di qualità, letame, fanghi di depurazione) sono vietate in concomitanza di condizioni meteo avverse o con terreni non adatti (ad esempio, durante le piogge o nei giorni particolarmente ventosi).
Se il trasporto dei fertilizzanti organici avviene utilizzando strade pubbliche, il mezzo di trasporto deve passare per vie secondarie e comunque nelle ore di minore densità di traffico; il mezzo di trasporto deve garantire che non vi siano perdite di materiale nonché di eventuali sversamenti di liquidi prodotti dal materiale organico. Nel caso di attraversamento di centri abitati, il trasporto dei fertilizzanti organici deve essere effettuato dalle ore 6 alle 9 e dalle 17 alle 20, con mezzi coperti da apposito telone che garantisca la tenuta.
È consentito l’accumulo dei fertilizzanti organici prima dello spandimento e dell’interramento a non meno di 10 metri da corsi d’acqua e a non meno di 200 metri da abitazioni o pubblici edifici. L’accumulo dei fertilizzanti sul terreno di destinazione, non deve superare il quantitativo corrispondente a quello massimo applicabile. Se il terreno si trova a meno di 200 metri dalla prima abitazione, i fertilizzanti devono essere distribuiti ed interrati subito dopo l’arrivo. Se la distanza è maggiore ai 200 metri, comunque, lo spandimento ed interramento devono avvenire entro le 24 ore, previa copertura con teli, paglia o terra.