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AUMENTO TARSU, IL COMUNE RISPONDE ALLE ACCUSE DI ILLEGITTIMITA’

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Aumento della TARSU illegittimo? Il Comune di Pomezia non ci sta, e ribatte alle accuse con un perentorio comunicato stampa nel quale si precisa che “La sentenza di Cassazione del 15/06/2010, a cui si fa genericamente riferimento sul suddetto quotidiano, è la n. 14376, la quale ha, giustamente, sancito, nel caso di specie che la competenza circa la determinazione delle tariffe concernenti la Tarsuè demandata ai Consigli Comunali in ossequio all’art. 32 lettera g) della Legge n. 142/90, infatti, la sentenza è riferita alla delibera di G.M. del 07/02/2000 del Comune di Casalborgone (To)”. Il riferimento è ad un articolo pubblicato su un noto quotidiano nazionale, che ha messo a confronto l’operato dell’Amministrazione pometina con quanto accaduto in Piemonte. “L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – prosegue la nota inviata da Piazza Indipendenza – ha modificato completamente quanto previsto in precedenza dalla Legge n. 142/90, infatti, all’art. 42 (Attribuzioni dei Consigli) alla lettera f) così recita: “Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale (regolamentazioni) delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; inoltre l’Art. 1 della Legge 296/06 prevede che la tariffa deve essere approvata entro il termine fissato dalla leggi statali per l’approvazione del bilancio di previsione. La competenza della deliberazione delle tariffe è, pertanto, della Giunta, ma sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio con il Regolamento, così come stabilito dall’Art.42 del D Lgs 267/2000”.

Per questo, dichiarano il Sindaco De Fusco e l’Assessore alle Finanze Maniscalco, “alla luce di quanto sopra appare chiaro e legittimo il provvedimento della G.M. di Pomezia in quanto nel sistema giuridico italiano la norma più recente (D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) normalmente, prevale sulla norma antecedente (Legge n. 142/90 a cui fa riferimentola Sentenzadi Cassazione del 15/06/2010) anche perché lo stesso D. Lgs. 267/2000 si qualifica come Testo Unico ovvero come normativa che espressamente si colloca al posto della precedente Legge 142/90. La Delibera di Giunta in oggetto, insieme a tutte le altre delibere con le quali sono state stabilite le varie tariffe comunali, sarà, come giustamente previsto dalle normative vigenti, parte integrante degli allegati alla proposta di delibera di Consiglio Comunale per l’approvazione del Bilancio di previsione 2012”. Gli amministratori concludono invitando i cittadini ad effettuare il pagamento del bollettino in maniera completa e non parziale, per non incorrere in eventuali

applicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale delle relative sanzioni previste dalle normative vigenti.

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